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Come ottenere il rimborso dei costi dovuti ad un dialer
a cura di Francesca Buraschi
Cosa fare dopo l'aggressione di un dialer? Ecco le procedure per ottenere il rimborso delle spese e per disabilitare le numerazioni a sovrapprezzo.
Spero non vi capiti mai, ma calatevi in questa situazione… Siete stati infettati da un dialer, il quale, per qualche ora, ha operato indisturbato a vostra insaputa, chiamando i cosiddetti numeri a sovrapprezzo.
Il Conto Telecom Italia arriva puntuale, con un totale di euro da pagare di gran lunga superiore al solito.
Esaminate il dettaglio dei costi. A conferma dell'infezione da dialer, potrete notare che, in corrispondenza del costo delle "telefonate a numeri speciali di altro Gestore", spicca una cifra quasi mostruosa…
Cosa fare? Si può chiedere il rimborso di tale cifra? E come si può scongiurare il rischio di inconvenienti analoghi?
Rimborso
Chiamate il numero gratuito 187. Seguite l'albero vocale e digitate 1 (richieste commerciali e amministrative). Digitate quindi lo 0, abbinato a "tutte le altre richieste", e verrete messi in contatto con un operatore, a cui potrete esporre il vostro problema.
Vi verrà chiesto il vostro numero di telefono e il numero della fattura relativo alla bolletta telefonica esorbitante.
A questo punto, l'operatore calcolerà la cifra che dovrete pagare, "depurata" dal costo dovuto al dialer. La cifra in esubero sarà detratta in amministrativo. Per la cifra dovuta, invece, vi verrà chiesto di effettuare un versamento su un numero di conto corrente postale che vi verrà dettato.
Disabilitare le numerazioni a sovrapprezzo
Per disabilitare le numerazioni a sovrapprezzo, dovete disporre del codice PIN relativo alla vostra linea telefonica.
Per conoscere il vostro PIN
Chiamate il 187 e seguite l'albero vocale: 1 (richieste commerciali e amministrative), quindi 2 (vari servizi, tra cui "conoscere il PIN"). A questo punto, vi viene ricordato che potrete effettuare le richieste solo se chiamate dalla vostra linea telefonica. Continuate a seguire l'albero vocale, quindi digitate 3 e poi ancora 3. Per conoscere il vostro PIN, vi si richiedono:
il vostro numero di telefono
le ultime 5 cifre del numero di fattura di una delle ultime 3 bollette che vi sono arrivate.
Digitate queste informazioni.
Vi verrà finalmente comunicato il vostro PIN.
Chiamate ora il numero gratuito 48187. Vi verrà dato il benvenuto al servizio di accesso selettivo alle chiamate verso le numerazioni a sovrapprezzo e vi verrà chiesto di digitare il PIN ottenuto con la procedura sopra descritta.
Seguite l'albero vocale. Digitate 1 (per cambiare lo stato di abilitazione o disabilitazione della vostra linea a una o più numerazioni a sovrapprezzo).
A questo punto, disabilitate una ad una le varie numerazioni seguendo l'albero vocale:
digitate 899#, quindi 0 per disabilitare la numerazione (se invece digitate 1, abilitate la numerazione); per dare attuazione alla singola modifica richiesta, digitate 1. Se invece volete procedere alla modifica di altra numerazione, digitate 0. In quest'ultimo caso, darete attuazione alle modifiche richieste solo in seguito.
Stessa procedura per 892#: 0 per disabilitare; 1 per dare attuazione alla modifica o 0 per inoltrare un'ulteriore richiesta di modifica ad una diversa numerazione.
Idem con 163#, 164#, 166#, 144#, 709#.
Infine, per verificare lo stato di abilitazione - disabilitazione delle singole numerazioni, chiamate nuovamente il 48187. Digitate il PIN. Quindi, seguendo l'albero vocale, premete 2 (per sapere a quali numerazioni la linea è abilitata o disabilitata). Inoltrate la richiesta per la numerazione che vi interessa digitando le tre cifre seguite dal cancelletto (es. 899#). Vi verrà comunicato se la numerazione digitata è o meno abilitata |
COME USARE IL P2P EVITANDO LE MAJOR
Gira una piccola lista di accorgimenti piu' o meno noti che possono ostacolare il controverso monitoraggio dell'industria dei contenuti sui circuiti di scambio
URL: http://punto-informatico.it/pi.asp?id=2016358 |
Perche' comperare i PC con il SO preinstallato?
E' giusto comperare un PC ed essere obbligati ad utilizzare il software preinstallato che ci troviamo?
Qualcuno, come me, ritiene di no; come fare a svicolare da questo sopruso? basta leggere queste (molte)
righe e vi farete una cultura ad hoc ... buona lettura (per leggere cliccate sul link)
http://www.attivissimo.net/rimborso_windows/istruzioni.htm
Se volete firmare la petizione contro questo sopruso ecco vi il link
http://www.petitiononline.com/liberasw/petition.html |
La responsabilità del gestore di un blog
a cura di Francesca Buraschi
La posizione del titolare di un blog è equiparabile a quella di un direttore o vice-direttore di una testata giornalistica stampata, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano.
Qualche tempo fa, il Tribunale di Aosta si è trovato di fronte ad una questione alquanto spinosa.
Nello specifico, la reputazione di alcuni giornalisti valdostani era stata offesa con affermazioni e commenti ingiuriosi postati su un blog.
Si delineavano così gli estremi del delitto di diffamazione. Ma, a tal riguardo, sorgeva un interrogativo più che legittimo: in concreto, chi doveva rispondere di tale reato?
Il Tribunale di Aosta, con la pronuncia n. 553 del 26 maggio 2006, ha equiparato la posizione del gestore del blog a quella di un direttore responsabile di una testata giornalistica stampata.
Del resto, sia il blog sia il giornale cartaceo godono entrambi del carattere della pubblicità e, se si considera la loro diffusione nel tempo e nello spazio, possono costituire strumenti per la commissione di diversi reati (non solo diffamazione, ma anche abuso della credulità popolare, violazione della privacy e di segreti, truffa…).
Inoltre, il titolare di un blog, analogamente al direttore di un giornale, ha il pieno e totale controllo di quanto viene postato, con il conseguente dovere di eliminare i messaggi offensivi. In linea con quanto previsto dall'art. 57 c.p., infatti, il direttore o vice-direttore responsabile che omettesse di esercitare il controllo necessario ad impedire la commissione di reati a mezzo stampa, verrebbe punito a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.
Pertanto, posto che i presupposti sono i medesimi, un siffatto regime di responsabilità trova applicazione anche nei confronti dei gestori e proprietari di questi siti autogestiti, su cui altri soggetti possono inserire in tempo reale le notizie, informazioni e opinioni più disparate.
In definitiva, il titolare del blog contenente le frasi incriminate, è stato così ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 596 bis c.p., rubricato diffamazione col mezzo della stampa. |
DURATA DELLA GARANZIA:
UNO O DUE ANNI?
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Ma quanto dura la garanzia obbligatoria di un'attrezzatura fotografica? Uno o due anni?
Come e' noto a molti, esiste una certa confusione in relazione alla durata della garanzia, a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs n. 24 del 2-2-2002, che prevede una durata minima di DUE anni per la garanzia destinata al consumatore.
In estrema sintesi (qui sotto e' poi riportato il testo del decreto legislativo) l'obbligo di offrire garanzia estesa alla durata di 24 mesi esiste solo per la vendita A PRIVATI. Se un imprenditore - anche individuale - acquista un bene che viene attratto nella sfera di impresa o professione, il decreto 24/2002 non si applica.
Operativamente, questo significa che uno stesso prodotto venduto ad una stessa persona fisica dovra' godere di una garanzia di:
Un anno, se fatturato ad impresa o professione (soggetto IVA)
Due anni, se descritto fiscalmente come ceduto a privato.
Poiche' e' uso utilizzare proprio il documento fiscale di vendita per dare validita' e data certa alla garanzia, lo stesso documento fiscale determinera' l'effettiva durata.
E' auspicabile che tutte le aziende fotografiche interessate rendano esplicita e comprensibile questa differenziazione (quando non venga spontaneamente estesa la garanzia a 24 mesi in ogni caso), dato che effettivamente lo stesso prodotto puo', per legge, godere di differenti durate di protezione della garanzia.
Va rilevato, inoltre, che tale garanzia e' riferita al caso in cui entro i due anni SI MANIFESTI UN DIFETTO DI CONFORMITA' (vedi 1519-ter), e non un guasto accidentale. Deve cioe' trattarsi di un problema imputabile ad un difetto esistente al momento della vendita.
Il decreto ha valore per gli acquisti effettuati da privati e che siano stati posti in essere A PARTIRE DAL 23 marzo 2002, data di entrata in vigore del Dlgs.
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Gazzetta Ufficiale N. 57 del 8 Marzo 2002
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo. 1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni).
- Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata; 3) l'energia elettrica; c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
1519-ter (Conformita' al contratto).
- Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione. Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore). -
Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso).
- Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini).
Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale).
- La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni).
- E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. 1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 29 dicembre 2000, n. 422 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000". Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 e l'allegato B della suddetta legge: "Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. (Omissis). 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, nonche', nei casi di cui all'art. 2 comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni". "Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3) 93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale. 1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita'. 1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. 1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. 1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. 1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni. 1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. 1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte. 1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES. UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. 1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole. 1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali". - La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 14 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione. il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".
Art. 2. Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Marzano, Ministro delle attivita' produttive Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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La garanzia: come ti inchiodo il rivenditore
Le nuove normative aumentano la tutela del consumatore ma pongono il rivenditore di prodotti informatici tra incudine e martello, mentre il produttore straniero semplicemente si defila. L'inchiesta di Punto Informatico
Una tutela paradossale?
Roma - La garanzia per l'acquirente esiste ed è ormai consolidata e lo è anche quella per i rivenditori, cioè di rimetterci soldi. Le proteste aumentano ogni giorno di più ma le cose non cambiano e nulla fa pensare che cambieranno a breve, non ci sono segni di volontà politica in questo senso. Perché i rivenditori si lamentano? Perché la legge italiana sulle garanzie difetta? Basti vedere le novità introdotte dal Decreto Legislativo del 2 febbraio 2002, n. 24: oggi è ormai acclarato che un bene che non sia "conforme" alle caratteristiche pubblicizzate debba essere sottoposto a riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o che il consumatore possa chiedere la risoluzione del contratto.
La popolarità della legge spinge spesso gli acquirenti a pretendere (a ragione) il reintegro del bene in tempi brevi, anche beni informatici, naturalmente, ma con una particolarità: i rivenditori al dettaglio, in questo caso, hanno a che fare con veri e propri colossi, magari stranieri, individuati come "produttori del bene" che tuttavia per legge (e purtroppo solo in via teorica) devono rispondere in solido di eventuali malfunzionamenti insieme ai rivenditori.
Di fatto, questi soggetti riescono a defilarsi il più delle volte, facendo ricadere le spese di riparazioni e sostituzioni del "bene in garanzia" soltanto sul rivenditore. Questo perché la legge italiana chiaramente inchioda il rivenditore nei confronti del cliente finale ma non il produttore.
Dalla teoria alla pratica
"Vendo un notebook di una certa marca che concede solo un anno di garanzia - spiega a Punto Informatico Roberta di Web Image - il cliente che sa dei due anni, dopo un anno e mezzo torna da me con il notebook rotto. A questo punto cosa dovrei fare secondo la legge? Aggiustargli il notebook senza spese per lui. Ed, infatti, così facciamo. Le spese oscillano: da 50 euro anche a 500 e più. Su un notebook il nostro guadagno non arriva a 100 euro, chi è nel settore sa che non mento. In questo caso noi rivenditori rimettiamo le spese di riparazione di tasca nostra, ma questo non è "rischio di impresa". "La legge - aggiunge la rivenditrice - dice che posso rivalermi a ritroso nella mia catena distributiva... e che faccio? mi metto a far causa a tutti? Lascio immaginare le conseguenze di un'azione del genere, che all'atto pratico è impossibile".
Secondo alcuni commercianti diverse case produttrici prima dell'entrata in vigore della legge davano già due anni di garanzia, ma con le nuove norme hanno deciso di ridurla ad un anno. Come mai? La risposta dei rivenditori è chiara: "Hanno sfruttato la grossolanità della norma e la utilizzano a loro vantaggio". "Una legge fatta bene avrebbe dovuto obbligare tutti i produttori che volessero vendere i loro prodotti in Italia - propone ancora Roberta - a dare due anni di garanzia. Ma invece no: è più comodo scaricare tutte le responsabilità sull'anello più debole della catena... forse anche per favorire i grandi centri commerciali".
"Un altro aspetto della questione - segnala a Punto Informatico un rivenditore siciliano - è che per il consumatore non ci devono essere costi da sostenere per la riparazione o sostituzione di un prodotto. Ma la maggior parte della merce dev'essere spedita indietro al centro di assistenza per la sostituzione, e questi costi di spedizione - a parte i rari casi in cui se li sobbarca tutti il produttore - di solito, almeno per l'andata, vanno a gravare su di noi. Quindi immaginate un prodotto che costa 24 euro al pubblico, te lo riportano perché difettoso, devi mandarlo indietro e spendere almeno 10 euro... Chi ci rimette? Noi, garantito".
"Da un po' il problema si è amplificato - spiega a Punto Informatico Giuseppe Terenzio, di Gruppo A informatica di Roma - nella maggior parte dei casi noi dobbiamo sostituire la merce al volo o comunque in tempi decenti, altrimenti si va a finire sempre a litigare con la gente, ma i tempi d'attesa per le assistenze spesso sono lunghissimi, così dobbiamo anche anticipare un prodotto nuovo per uno che tornerà indietro spesso riparato e con la confezione rovinata, che dovrà essere venduto per usato... altri soldi persi. Immaginate tutto questo - dice rassegnato - moltiplicato per tutti i prodotti guasti che rientrano... Si fa prima ad imputarli nei costi di gestione e buonanotte".
"Se con il tuo negozio ci deve campare una famiglia e sei onesto - questa volta a parlare è un commerciante delle Marche che conferma quanto detto dai suoi colleghi, rincara la dose ma preferisce rimanere anonimo - la merce guasta la devi cambiare. Con tutto quello che comporta: rischiare di non guadagnare abbastanza"
E sono in molti quelli che dichiarano che se potessero tornare indietro non aprirebbero mai un negozio di informatica per varie ragioni e questa della garanzia è solo una. Ma la regola non è trovare imprenditori decisi e pronti a combattere per migliorare la legge; no, in molti cercano di barcamenarsi sperando nella buona sorte e subendo lo stato di fatto.
Della problematica è stato investito l'ufficio legislativo della Confesercenti nazionale, che ha raccolto numerose lamentele che sembrano scritte con la carta carbone.
"Siamo in presenza di un esempio palese di pressappochismo della norma - sottolinea Giuseppe Dell'Aquila a Punto Informatico - il primo punto è che i produttori non sono vincolati perché la legge vale solo per i rivenditori. Tuttavia bisogna distinguere. Alcune case produttrici di prodotti informatici concedono comunque una garanzia di due anni ma è una loro iniziativa. Questa garanzia - spiega il legale della Confesercenti - viene definita convenzionale, cioè stabilita unilateralmente dal soggetto costruttore e non ha nulla a che fare con la garanzia legale. Entro certi termini, allora, nella migliore delle ipotesi, se la copertura dei vizi è di 2 anni non ci sono problemi. Quando la garanzia convenzionale non combacia con quella legale (per l'informatica in media è di un anno) il rivenditore - che ha spesso fretta di risolvere il problema del cliente - dovrà provvedere a proprie spese. A questo punto la casa costruttrice troverà mille cavilli e obiezioni per svincolarsi. Ed il commerciante non potrà fare causa ogni volta e per importi che non giustificano le spese di giudizio e di tempo".
Il consiglio della Confesercenti è allora quello di tentare di creare un fronte comune compatto da contrapporre, per creare tavoli di contrattazione che mirino ad estendere il più possibile la garanzia convenzionale. "In alternativa i commercianti potrebbero lavorare soltanto con produttori che offrono assistenza o garanzia estesa".
Di pressioni in campo legislativo nemmeno a parlarne. "Non sono previste modifiche all'attuale normativa -conclude Dell'Aquila - abbiamo tentato ma non abbiamo avuto riscontro. Forse perché la lobby dei produttori è più potente dei rivenditori. Oppure perché il nostro Stato non vuole adottare leggi diverse da quelle esistenti in altri paesi che potrebbero "turbare" i grandi gruppi internazionali".
Alessandro Biancardi |
Canone RAI? Lo riscuotono così
Anche quando il canone non è dovuto. Lo segnala ADUC, che pubblica un vademecum su come a suo dire vengono espletati i controlli sul canone. E su come difendersi
"Secondo la RAI - insiste l'associazione degli utenti e dei consumatori - non è credibile che vi siano cittadini senza la televisione, ma solo cittadini che evadono le tasse". Per informare sulla questione, ADUC ha predisposto una sorta di vademecum con "i metodi più comuni con cui, talvolta, si è anche costretti a pagare malgrado non si possegga la tv".
Ecco di seguito le fattispecie come descritte da ADUC:
I. Visita a domicilio di un funzionario RAI
Questi chiede di entrare in casa per controllare se esistono apparecchi televisivi. Alla fine della visita consegna un cedolino per il pagamento del canone/tassa e chiede una firma per ricevuta. Ma attenzione: quella firma non è per ricevuta del cedolino, ma una vera e propria dichiarazione in cui si ammette di avere una Tv.
Sulla base di questa firma, la RAI intimerà il pagamento del canone, con minaccia di pignoramenti, fermi amministrativi, ecc.
Come difendersi
1. il funzionario RAI non ha alcun diritto di entrare in casa di un privato cittadino. Lo possono fare solo le forze dell'ordine su mandato dell'autorità giudiziaria. Pertanto, si potrà invitare il funzionario RAI ad andarsene. Se insistesse, chiamare il 113.
2. Non firmare MAI tutto cio' che è offerto da un funzionario RAI. Ritirare eventualmente il cedolino, qualora il funzionario insistesse, e farne l'uso che si crede (segnalibro, carta da riciclare, ecc.).
3. Per i cittadini più indignati. Se possibile, invitare un testimone ad assistere alla conversazione con il funzionario. Quando e se chiederà la firma "per ricevuta" del cedolino (nascondendo il fatto che in realtà vi spinge con l'inganno a firmare un'autodichiarazione di colpevolezza), fare un esposto alla Procura della Repubblica (il testimone potrà corroborare questa versione dei fatti).
II. Invio annuale del cedolino per il pagamento del canone/tassa
Per posta, con tanto di lettera intimidatoria, nonostante si sia già inviata in passato una lettera raccomandata (o una diffida) in cui si è dichiarato di non avere la tv. Se ogni anno non si risponde per raccomandata, cominciano ad arrivare lettere della RAI sempre più intimidatorie, come la minaccia di un fermo amministrativo dell'auto se non si paga il canone entro 20 giorni.
Come difendersi
1. Inviare alla RAI la diffida "Non ho la tv e non vi pago"
2. Ogni successiva missiva della RAI, se consegnata per posta ordinaria, puo' essere ignorata.
3. Se vi fosse recapitata una ulteriore richiesta di pagamento del canone/tassa per raccomandata, rispondere subito con una diffida come sopra. In questa sede, formulare anche una richiesta di risarcimento del danno (costi della raccomandata, perdite di tempo, ecc.).
III. La RAI contrattacca
Dopo aver risposto per lettera raccomandata o con una diffida alle richieste di pagamento del canone/tassa, la RAI contrattacca facendo richiesta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si dovrebbe dichiarare di "non essere in possesso di alcun apparecchio atto od adattabile alla ricezione di programmi televisivi, compresi personal computer, decoder digitali ed altri apparati multimediali".
Come difendersi
1. Prima di tutto, non è necessaria alcuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Basta una lettera raccomandata in cui si dichiara di non avere la tv. Quello della RAI è solo un tentativo di sfiancare il cittadino e costringerlo a pagare per stanchezza.
2. Contrariamente a cio' che dice la RAI, il canone/tassa lo si deve pagare solo per il possesso della televisione o di un computer con scheda Tv (ovvero, dove vi sia una scheda che permette l'allaccio diretto dell'antenna tv al computer). Ignorare pertanto la richiesta per il possesso di un computer solo perchè connesso ad internet, di un videofonino, et similia.
3. Se la lettera della RAI è stata recapitata per posta ordinaria, si puo' ignorarla.
4. Se la richiesta dell'atto di notorietà giungesse per raccomandata, rispondere con una diffida.
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NON HO IL TELEVISORE E NON VI PAGO
lettera da inviare raccomandata A/R quando si ricevono dall'Urar richieste di pagamento per il canone/tassa della Rai e non si possiede un televisore
Spett.le RAI -sede di............-
.................,../../..
p.c.
Aduc, Associazione per i diritti degli Utenti e Consumatori
via Cavour 68, 50129 Firenze (*)
OGGETTO: prot. APA/SA/SS/................
Spettabile Direzione,
In relazione alla Vostra datata Torino, ../../.., desidero specificare che la presunzione che in ogni abitazione debba obbligatoriamente esservi un apparecchio radiotelevisivo e' errata.
Non essendo in possesso di alcun apparecchio tv (per quanto strano possa risultarvi), ritengo non abbia pregio la Vostra richiesta di pretendere da me il pagamento del canone, ne' che sia il caso, da parte mia, di pagare una tassa per qualcosa che non ho e che non utilizzo.
Conseguentemente, Vi inviterei a voler comunicare quanto sopra alla sede di Torino, onde provvedere alla cancellazione del mio nominativo dai Vostri archivi centrali.
Naturalmente, siete nel pieno diritto di pretendere un'ispezione, delegando cio' all'Amministrazione Finanziaria.
Sono pero' costretto ad avvisarVi che, nel caso in cui doveste provvedere in tal senso, mi vedro' mio malgrado costretto ad adire le vie legali per ottenere il rimborso dei danni subiti a causa di un Vostro comportamento immotivato e lesivo (non ha legittimita' effettuare un controllo in assenza di elementi concreti che lascino presupporre un'evasione, essendo cosi' immotivato tale Vostro comportamento).
In relazione al questionario da Voi allegato, mi permetto di suggerirVi di inserire anche la possibilita' -totalmente mancante- per chi, come me, non sia in possesso di tale apparecchio tassabile.
Sperando di non dover ulteriormente ribadire quanto sopra e auspicando cosi' un pronto accoglimento delle mie richieste e affermazioni, che spero chiarificatrici, ma rimanendo comunque a disposizione per Vostre ulteriori richieste di chiarimento, porgo
Distinti Saluti,
(*) Ribadiamo che non importa che inviate all'Aduc la copia conoscenza per raccomandata, e' sufficiente spedire la lettera per posta ordinaria. Molto gradito, invece, sarebbe un contributo -in francobolli o in carta moneta- inserito in busta. |
Attivazioni via telefono, un bene o un male?
R. Scano e L. De Grazia investigano sulle attivazioni partendo da un caso piuttosto clamoroso. Telecom, interpellata, replica alle contestazioni: agiamo nel rispetto della legge
L'attivazione
Roma - Pubblichiamo qui di seguito un'analisi sviluppata da Roberto Scano (presidente IWA) e dall'avvocato Luca De Grazia attorno alle attivazioni dei servizi telefonici a distanza, ovvero via call center. E pubblichiamo di seguito la replica cortesemente inviataci da Telecom Italia
La procedura di attivazione
L'attivazione di servizi tramite telefono, soprattutto con gli operatori di telefonia fissa, è oramai una prassi comune: l'utente interessato all'attivazione di una linea telefonica, di un servizio aggiuntivo, oppure che desidera ottenere supporto si rivolge ai servizi clienti (o, se aziende, ai servizi clienti business) componendo delle numerazioni brevi (i vari 187 e 191 di Telecom, 155 di Wind ecc.) ed entrando pertanto in contatto con l'azienda, tramite i servizi di Call Center.
L'utente quindi si trova a richiedere un servizio, ossia richiede di avviare una pratica di attivazione (richiesta del servizio) tramite un operatore di call-center che, secondo quanto previsto dalla legge di Murphy, può essere della stessa città, oppure di un call-center al capo opposto della nazione.
La prassi per la richiesta del servizio è semplice: l'utente si identifica, fornendo i propri dati anagrafici assieme al codice fiscale (oppure alla partita IVA, se si tratta di aziende), e richiede l'attivazione del servizio.
Ipotizziamo quindi che l'azienda XYZ richieda una linea telefonica aggiuntiva per la propria sede: il titolare e/o persona delegata dallo stesso contatta il Call Center, fornisce tutti i dati richiesti (cognome e nome, azienda e Partita IVA) e richiede l'attivazione del servizio.
Al termine della conversazione, la richiesta di attivazione è quindi giunta al termine: basterà qualche giorno perché l'operatore invii i propri tecnici per la predisposizione della linea telefonica e per l'attivazione della stessa, provvedendo quindi alla sua immediata attivazione.
Se tutto va bene, nei mesi successivi l'azienda riceverà il contratto che, una volta sottoscritto con doppia firma (ovvero per accettare le clausole vessatorie, ossia le clausole a sfavore del Cliente), dovrà essere inviato dal fornitore del servizio di telefonia.
Solo con la ricezione da parte dell'operatore del contratto sottoscritto dall'utente, l'iter di formazione della volontà delle parti si può considerare concluso o, meglio, si può dire concluso il contratto in tutte le sue parti, laddove queste si vogliano fare interamente valere. Salvo quanto appresso specificato.
Identificazione del richiedente
Come può il fornitore del servizio identificare il richiedente del servizio?
L'operatore ha chiaramente il compito di richiedere alcune informazioni: il nome e cognome della persona, il numero da cui ha origine la chiamata, il codice fiscale / partita IVA del soggetto per cui si richiede il servizio.
Con tali dati l'operatore può quindi individuare la scheda cliente ed attivare i servizi richiesti, in quanto i dati identificativi forniti vengono considerati sufficienti per l'attivazione del servizio (e quindi del contratto). Ed il contratto, secondo le condizioni generali di fornitura di Telecom Italia (art. 2 comma 1) "si perfeziona, salvo casi specifici, con l'attivazione del Servizio a seguito della richiesta del Cliente".
E non potrebbe essere altrimenti, poiché si tratta semplicemente della applicazione di un principio generale, che fissa la conclusione del contratto allorquando le parti abbiano raggiunto (vedremo poi come...) l'accordo sulle rispettive obbligazioni.
Ma non sempre va tutto bene...
Un caso chiusosi recentemente ha come protagonista un'azienda veneziana.
Tale azienda, a seguito di un contatto da parte di un promotore finanziario del principale fornitore di telefonia fissa nazionale viene a conoscenza della presenza di una linea telefonica a proprio nome localizzata in Roma.
Dopo tale scoperta la titolare ha provveduto a contattare immediatamente il servizio clienti business comunicando chiaramente che la sua azienda non aveva alcuna filiale su Roma e che non aveva in ogni caso richiesto l'attivazione di alcuna linea telefonica aggiuntiva.
La titolare dell'azienda è quindi rimasta esterrefatta venendo a conoscenza che l'attivazione di tale linea in tutt'altra città rispetto all'unica sede situata in Venezia era stata richiesta tramite telefono cellulare da un uomo (!) che, diligentemente, aveva fornito i dati fiscali dell'azienda.
Vale solo la pena ricordare che qualsiasi azienda è obbligata, stante quanto previsto dal comma 1 dell'art. 35 del DPR 633/72 - nella formulazione introdotta dall'art. 2, del DPR 5 ottobre 2001, n. 404 alla pubblicazione del codice di partita IVA non solo nelle dichiarazioni e in ogni altro documento ove richiesto (esempio: fatture, scontrini fiscali ecc.) ma anche "nella home-page dell'eventuale sito web". Pertanto chiunque, dotato di una connessione internet o anche di qualsiasi scontrino fiscale, secondo le attuali modalità di attivazione dei contratti prevista da Telecom Italia SpA può presentarsi col proprio nome e cognome, dichiarare di rappresentare l'azienda XYZ e richiedere l'attivazione di un determinato servizio (compresa una nuova linea telefonica) a qualsiasi indirizzo in qualsiasi località del nostro paese.
Certamente in questo caso la persona che utilizza in modo improprio i dati dell'azienda potrebbe anche commettere un reato, ma allo stesso tempo è la stessa azienda di telefonia a commettere vari illeciti, soprattutto da un punto di vista civilistico.
Da un punto di vista strettamente giuridico, vi sono sicuramente molte obiezioni da sollevare alla procedura sopra descritta; ed infatti:
1. prima di tutto, trattandosi di un contratto verbale (ovvero nel quale non è stato sottoscritto alcunché), non potranno applicarsi tutte le clausole rientranti negli artt. 1341 e 1342 c.c. - qualora si tratti di soggetti c.d. "non consumatori" - e neppure quelle previste dai "vecchi" articoli 1469-bis e segg. C.C., ora sostituiti dalle norme contenute nel c.d. "Codice del Consumo", qualora si tratti di soggetti c.d. "consumatori".
a. Il contratto, pertanto, non è completamente nullo, ma sono "solamente" non applicabili tutte le clausole che possano rientrare nelle definizioni degli articoli di legge appena citati;
2. inoltre (come peraltro recentemente posto in luce anche da un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, è indubbio che i "dati" sopra descritti, pur se "pubblicamente" reperibili, rientrino a pieno titolo nel concetto di "dato personale" della malcapitata ditta (così come della eventuale società che fosse incappata nel "disastro"). Da qui discendono varie conseguenze:
a. Qualora il trattamento effettuato anche dal fornitore del servizio telefonico possa rientrare nella definizione di cui all'art.167 del "Codice Privacy", saremmo in presenza anche di un reato; tuttavia in effetti questa appare una ipotesi non molto plausibile, in quanto si tratta di un c.d. "delitto", che presuppone il dolo, ovvero la precisa volontà di compiere quel reato.
b. Poiché però il trattamento risulterebbe "sicuramente" effettuato senza il consenso dell'interessato (la ditta), si rientra a pieno titolo nella previsione dell'art.15 del Codice Privacy, che a sua volta richiama la responsabilità ex art.2050 c.c. (esercizio di attività intrinsecamente pericolose), e stabilisce la risarcibilità anche del danno "morale".
c. Dalla responsabilità "aggravata" di cui all'art. 2050 c.c. deriva la possibilità per l'interessato (la ditta che ha avuto attivato il numero senza averlo richiesto e, soprattutto, ha subito le conseguenze della non corretta organizzazione da parte del fornitore del servizio) di richiedere un "consistente" risarcimento dei danni subiti, anche e soprattutto in relazione a tutti i tipi di disagi subiti.
d. Unitamente alla responsabilità di tipo civilistico, rimane - in caso di segnalazione della circostanza al Garante - anche quella derivante dall'applicazione dell'art. 161 del Codice Privacy, il quale prevede una sanzione amministrativa sino ad Euro diciottomila, sanzione elevabile sino al triplo "quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore".
L'unica conclusione possibile, da un punto di vista giuridico, è quella di consigliare "caldamente" tutte le azioni possibili contro il fornitore, solamente in questo modo - probabilmente, a seguito di una "rivisitazione" del rapporto costi - benefici - si potrà avere anche una azione in qualche modo "calmieratrice" del fenomeno.
Va comunque fatto presente che, senza un contatto del fornitore per proporre ulteriori servizi commerciali, difficilmente la società di Venezia poteva venire a conoscenza dell'indebito uso del proprio nome nella località di Roma, se non tramite spiacevoli inconvenienti come quelli descritti nel paragrafo successivo.
E se i guai finiscono qui?... magari!
Il problema suddetto può facilmente concludersi con il riconoscimento da parte del fornitore di telefonia dell'errata attivazione, con quindi conclusione positiva per il Cliente che vedrebbe quindi risolversi con celerità delle problematiche a lui estranee.
Ma a questo punto entra purtroppo in gioco l'organizzazione delle società di telefonia.
In questo caso l'attivazione indebita è stata effettuata in un territorio di competenza della Regione del Lazio, mentre il cliente rientra nell'area di competenza della Regione del Veneto.
Così, mentre l'azienda informava il fornitore di telefonia dell'indebita affiliazione del proprio nome con una linea telefonica mai richiesta, Telecom Italia provvedeva (a suo dire) alla disattivazione di tale linea ma imputando ben 2 anni dopo il costo della stessa (costi di attivazione e traffico telefonico) con riaddebito in altro conto Telecom Italia della società di Venezia, ai sensi dell'art. 18, comma 3, delle Condizioni Generali di Abbonamento.
Tale clausola vessatoria (art. 1341 e 1342 c.c.) richiede, per essere considerata valida, che il cliente abbia sottoscritto il contratto ed abbia, con ulteriore firma, accettato tali clausole a suo svantaggio (considerato che presumibilmente tutti i documenti - ovvero il contratto e le fatture - siano stati inviati nella presunta sede di Roma).
In questo caso quindi il fornitore di telefonia ha considerato come legalmente valido un contratto mai sottoscritto dal Cliente - quindi legalmente, se non nullo, sicuramente avente portata di gran lunga minore di quella ritenuta "valida" dal fornitore.
Va inoltre fatto notare che la maggior parte delle comunicazioni inviate da Telecom Italia alla Cliente relative a questo fatto provenivano come lettere non datate, non firmate e tramite posta ordinaria e tutte con richieste di regolarizzazione della situazione (!) entro "x giorni dalla ricezione della presente"; a stretto rigore sembrerebbero possedere neppure i requisiti formali per una corretta messa in mora della ditta veneziana.
La società veneziana ha quindi anch'essa applicato quanto previsto dall'art. 17 comma 2 delle Condizioni Generali di Contratto:
2. In caso di reclamo, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento, entro la data di scadenza della fattura di tutti gli importi, non oggetto del reclamo, addebitati nella fattura stessa
Il comma 3 del suddetto articolo 17 prevede:
3. L'esito del reclamo è comunicato al Cliente per iscritto entro 30 giorni solari dal momento in cui il reclamo è pervenuto.
L'azienda provvede quindi alla liquidazione dell'importo dovuto (ovvero dell'importo della fattura, detraendo l'addebito relativo alla linea di Roma) ed ha inviato formale reclamo.
Nei 30 giorni successivi non è pervenuta alcuna risposta (nemmeno telefonica) alle richieste.
La situazione può sembrare grottesca, nonostante non siano state riportate in dettaglio le telefonate al call center, in cui ad ogni telefonata era necessario rispiegare la situazione all'ennesimo incredulo operatore.
Dopo alcuni mesi l'azienda riceve comunicazione tramite raccomandata da Telecom Italia in cui si informava la stessa che, per morosità, veniva disattivata la linea attiva su Venezia.
Qui, come sopra precisato, siamo in presenza dell'attivazione di quanto previsto dalle clausole contenute nel regolamento generale da considerarsi non validamente approvate in quanto manca una valida sottoscrizione del contratto, sempre con riferimento alle clausole riconducibili agli artt.1341 e 1342 c.c.
Il Corecom e l'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni
A questo punto, non essendoci possibilità di dialogo con il fornitore di telefonia, e passati oltre 10 giorni di promesse di "richiamo" per la sistemazione del problema da parte degli operatori del call-center, l'azienda ha quindi deciso di utilizzare gli strumenti che le vigenti normative mettono a disposizione dei consumatori.
Gli utenti e gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse e che intendano esperire ricorso avanti all'Autorità Giudiziaria o, alternativamente, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono obbligati a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom (Comitato Regionale per le Comunicazioni) competente per territorio.
La procedura è completamente gratuita e viene ultimata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Gli utenti hanno comunque la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in via alternativa davanti agli altri organi non giurisdizionali che svolgono procedure di conciliazione (per es. le Camere di Commercio).
Tramite quindi l'apposito formulario UG fornito dall'Autorità Garante per le Comunicazioni è stata quindi avviata la pratica per la richiesta di riattivazione della linea.
Contestualmente alla richiesta di conciliazione, è possibile adire l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'eventuale adozione di provvedimenti temporanei che mirino a garantire l'erogazione del servizio o la cessazione dell'abuso o dello scorretto funzionamento da parte del gestore del servizio di telecomunicazioni, compilando ed inviando all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il formulario GU5. Grazie
all'AGCOM è stato quindi possibile riottenere l'attivazione della linea telefonica in meno di una settimana.
Nell'udienza di conciliazione tra l'azienda veneziana e Telecom Italia, la società fornitrice ha chiaramente ribadito che il contratto attivato su Roma per loro era valido con tutti i documenti e clausole collegate, conoscibili e conosciute, in quanto era stato richiesto dal cliente - ovvero in quanto l'operatore del call center ha correttamente identificato il cliente utilizzando i dati previsti per il riconoscimento (nominativo, azienda, partita IVA).
Questo significa, ahimè, che la società Telecom Italia considera legalmente valido qualsiasi contratto non sottoscritto dal cliente, ovvero considera valide anche le clausole vessatorie (quelle a scapito del cliente).
In conclusione, anche da un punto di vista giuridico, oltre a quanto sopra esposto, e fermo restando che chi ha tratto giovamento da tale situazione è sicuramente il fornitore di servizio telefonico (il che potrebbe anche portare a delle considerazioni in ordine alle "opportunità" di procedere anche in sede penale, anche per truffa, nei confronti sia dell'"attivatore" virtuale, sia del fornitore di servizio, quanto meno per lasciare decidere al Giudice competente di "chi sia la effettiva colpa") occorre notare che, qualora si volesse pensare a delle precise strategie, utilizzando la c.d. "dietrologia", appare quanto meno "particolare" che la formazione impartita dal fornitore del servizio ai propri "call center" (che, si rammenta, operano sempre e comunque in nome e per conto del fornitore) non preveda quel minimo di conoscenze dei principi fondamentali del diritto che permettano di evitare di fornire consigli senza alcuna base, come per esempio quello di denunciare per truffa un ignoto (laddove, si ripete, chi ha tratto profitto dal tutto è stato sicuramente il fornitore di servizio), oppure quella connessa alla testardaggine nel voler considerare totalmente applicabili clausole che rientrino a pieno titolo nel novero di quelle enunciate, sin dal 1942, come facenti parte di quelle considerate come vessatorie (quindi di tempo per rendersi conto della loro esistenza sicuramente ne è stato).
Direi che questo atteggiamento ben si combini con la richiesta di documenti nei vari supermercati a tutela del titolare della carta, laddove tale misura è posta ad esclusiva protezione del "supermercato" medesimo, che alla luce della attuale normativa, nella triangolazione banca (carta di credito) - consumatore - fornitore è divenuto sin dal D.Lgs n.185/99 il c.d. "contraente debole". Il tutto spesso senza un minimo di informativa sul trattamento di tali dati...
Delle due l'una: o si è in presenza di un comportamento quanto meno estremamente spregiudicato nei confronti degli utenti, professionali e non, oppure - se qualcuno conosce l'esatta portata di tali norme - vi è una precisa volontà di comportarsi in un certo modo...
Occorre forse rammentare al lettore come si sta orientando la giurisprudenza in materia di "obbligazioni argentine" nei confronti delle banche che vendevano tali "prodotti"?
Art. 1341
Condizioni generali di contratto (1679).
I. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1370, 1469-bis).
II. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l'esecuzione (1461), ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 ss.), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (808 c.p.c.) o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (6 c.p.c.).
La replica di Telecom Italia
La legge dice così
TENTATIVO DI ESTORSIONE
"Le modalità adottate da Telecom Italia per la commercializzazione dei propri prodotti/servizi rispettano la normativa sui contratti a distanza (già Legge 185/99) richiamata e confermata dalle disposizioni del Codice del Consumo.
Tale Codice entrato in vigore lo scorso mese di settembre - pur razionalizzando l'intera materia del consumerismo accorpando le varie disposizioni via via emanate - non ha di fatto apportato alcuna modifica al quadro normativo vigente, confermando nella sostanza le disposizioni previste dalla legge 185/99 sui contratti conclusi a distanza.
Le modalità di commercializzazione utilizzate da Telecom prevedono, secondo quanto previsto dall'art. 53 del Codice, il rispetto dei seguenti punti:
- tracciamento e registrazione, nel rispetto delle normative in materia di privacy, del contatto telefonico intervenuto con il cliente quale manifestazione dell'interesse ad aderire al servizio/prodotto;
- invio di una welcome letter di conferma dell'attivazione del servizio/prodotto contestualmente all'acquisizione on-line contenente tutte le informazioni previste dal codice del consumo, quali le caratteristiche tecniche del servizio, le condizioni economiche e di contratto, le modalità di recesso;
- addebito del servizio/prodotto in fattura solo successivamente all'invio al cliente della welcome letter;
- facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei due bimestri successivi di fatturazione, prolungando quindi a favore del cliente il periodo di ripensamento previsto dal Codice del Consumo (10 giorni).
Per quanto riguarda, infine, alcuni casi di attivazione di servizi non richiesti, che possono verificarsi, va precisato che Telecom Italia ha introdotto una serie di azioni finalizzate a monitorare in modo puntale l'attività e le modalità di commercializzazione soprattutto dei partner esterni all'azienda, quali ad esempio specifiche clausole e procedure di controllo sull'operato degli agenti e procedure di tracciamento dei contatti, per rendere un servizio improntato alla massima trasparenza e in linea con le aspettative della clientela". |
Notebook, così mi hanno rimborsato Windows
Dopo un lungo iter e una serie di email, uno studente riesce a sollevare l'interesse di Asus Italia che, dopo una serie di conferme, provvede ad una transazione che copre le spese della licenza del sistema operativo. Il racconto
Roma - Il rimborso della licenza di Windows XP su un portatile nuovo può essere cosa difficile e richiedere molto impegno, come ha già raccontato su queste pagine uno studente di Caltagirone (Catania) che però, perseverando, è riuscito a ottenere soddisfazione interessando Asus Italia, tra i brand di settore più importanti nel nostro paese.
Di seguito pubblichiamo il dettagliato racconto di Vincenzo Ampolo
"Il 6 Dicembre 2005 è stato pubblicato un articolo su Punto Informatico che riportava un esempio di una richiesta di rimborso della licenza di Windows Xp OEM, ovvero della licenza che accompagna la maggior parte dei notebook che vengono venduti in Italia e nel Mondo. In quell'articolo, di cui sono autore, dimostravo che sebbene la licenza in questione preveda un rimborso, esso difficilmente veniva percepito dal cliente, ovvero i produttori si rifiutavano di rimborsare il costo della licenza. Molte sono state le critiche e i suggerimenti a proposito di quell'articolo che mi spingevano a chiedere di ottenere il rimborso non per ragioni economiche, ma perchè era un mio diritto dato che ho pagato un servizio che non avevo richiesto. Dopo circa quindici giorni da quanto il mio articolo era apparso su Punto Informatico mi ha contattato Asus Italy, che svolge attività di marketing per conto della nota società
Asustek, produttore del mio notebook, tramite email.
Gentile Cliente
Impossibilitati nel contattarLa telefonicamente Le comunichiamo che ASUS Italy S.r.l. svolge attività di marketing nell'interesse di Asustek Taiwan, società leader nella produzione di Hardware a livello mondiale. Quest'ultima ha stipulato una convenzione con Microsoft avente ad oggetto l'acquisto annuale di un ingente numero di licenze Windows XP "Home Edition" allo scopo di installare tale S.O. sui propri prodotti.
Dette licenze sono chiamate "OEM", in quanto rilasciate solo ed esclusivamente a specifici produttori informatici che provvedono a personalizzarle e ad adattarle in base alle caratteristiche dei propri sistemi.
I notebook di marca Asus vengono venduti al pubblico unitamente al sistema operativo Microsoft senza che l'acquirente sostenga alcun costo aggiuntivo. Se è vero, infatti, che in forza del contratto di licenza, l'utente ha la facoltà di non accettare il software installato, è altresì vero che il rimborso a lui eventualmente riconosciuto è di esiguo ammontare, in quanto il sistema operativo in dotazione ha un'incidenza trascurabile sul prezzo di acquisto del portatile.
Al fine di ovviare a questa vicissitudine Asus Italy S.r.l. Le propone, nell'ottica di raggiungere la piena soddisfazione del Cliente, di fornirLe un banco di RAM aggiuntivo da 512MB delle stesse specifiche di quello esistente all'interno del bene in Suo possesso.
Asus Italy Notebook Tech. Supp.
Asus Italy mi proponeva come rimborso della licenza di Windows xp OEM un bancone da 512 mb di ram ddr3, ovvero la stessa usata dal mio notebook.
Non utilizzavo né la licenza né tutto il software che necessitava di Windows Xp, come le varie utility Asus e una copia di Nero Burning Room e quindi non avevo nessuna ragione per conservare quei cds. Così ho inviato una email di risposta chiedendo dove dovevo spedire la licenza ed i cds. Dopo poco tempo Asus Italy mi ha risposto:
Gentile Sig. Ampolo,
Al fine di ovviare alla vicissitudine intercorsa Le comunichiamo che siamo disponibili ad inviarLe il banco di RAM da 512MB.
Invii gentilmente il materiale da lei indicato (compresa la licenza di Windows posta sotto al Notebook, facilmente removibile senza rovinare nulla, utilizzando una fonte di calore esterna, es. asciugacapelli) presso la nostra sede all'indirizzo sotto riportato:
ASUS Italy S.r.l.
Nonostante abbia fatto presente ad Asus Italy, dopo attente ricerche su internet, che l'etichetta della licenza di Windows xp sul notebook non ha alcun valore legale e non determina la validità o meno della licenza, dovevo consegnare comunque l'etichetta.
Ho preso l'asciugacapelli, ho riscaldato l'etichetta e sono riuscito a staccarla dal mio notebook senza nessun problema e senza lasciare neppure aloni dovuti dalla presenza della colla sul case. Successivamente ho spedito tutti i cd che avevo trovato insieme al notebook all'indirizzo che ho trovato nell'email.
Mancava solo poco per il rimborso; Asus Italy mi rispose dopo pochi giorni:
Gentile Sig. Ampolo
Le comunichiamo che in data odierna abbiamo ricevuto il materiale da lei inviato.
Abbiamo provveduto ad aprire la busta ed abbiamo verificato che la confezione del software contenente il Sistema Operativo (recovery-disk) risulta essere aperta così come la confezione del manuale di Windows XP, quindi non sigillate dalla fabbrica.
Alleghiamo foto che raffigurano quanto sopra esposto, inoltre anche i due CD-ROM, nella superficie dati, presentano dei visibili segni di usura riconducibili o all'utilizzo o alla copiatura di essi.
Citando espressamente la frase riportata nel contratto dell'Eula riferita in merito:" Qualora l'utente non accetti i termini e le condizioni del presente Contratto, sarà tenuto ad astenersi dall'usare o copiare il SOFTWARE" nostro malgrado le comunichiamo che non possiamo procedere com il risarcimento richiesto in quanto decaduti tali termini.
Procederemo per tanto nel rinviarLe indietro il materiale pervenutoci.
Restiamo a completa disposizione per fornire maggiori informazioni in merito.
Asus Italy Notebook Tech. Supp.
Asus Italy aveva ragione, la confezione dei cd della licenza era stata aperta. Il mio notebook, dopo circa una mese di utilizzo, mostrava in alcuni casi i pixels bianchi di un colore rosa acceso molto simile al colore di un evidenziatore rosa, difetto che rendeva impossibile l'utilizzo del notebook. Ho chiamato l'assistenza e mi hanno prima detto di premere il pulsante reset sul retro del notebook e poi, in caso di malfunzionamento di installare Windows.
Così, per non far decadere la garanzia ho aperto i due cd di Windows e ho provato ad installarli: ma mentre il nuovo sistema operativo veniva installato il problema si è ripresentato. Convinto che fosse un problema hardware ho interrotto l'installazione prima di accettare la licenza di Windows, e ho riavviato il computer in modo da visualizzare il bios, il problema si è ripresentato e ho richiamato l'assistenza Asus che si è comportata in maniera esemplare, capendo il problema e ritirando il portatile il giorno dopo tramite un corriere.
Il computer mi è stato rispedito in meno di due settimane. Sono grato ad Asus per lavoro che ha fatto per sostituire in garanzia lo schermo lcd che sta funzionando perfettamente.
Così ho cercato di spiegare perchè quei cds erano aperti tramite la seguente mail:
Gentile Asus
Il mio pc ha avuto problemi con lo schermo, siete stati voi stessi a dirmi di sconfezionare il pacco della licenza per provare un recovery di Windows al fine di risolvere il problema allo schermo, ma il problema non si è risolto e ho spedito il mio pc in assistenza.
Dopo quasi due settimane avete riconsegnato il laptop con un nuovo schermo LCD.
Il fatto che il pacco sia stato aperto non è dato da una eventuale copia del software ma dal fatto che proprio voi mi avete detto di farlo per vedere se il problema fosse di hardware o di software. Al vostro operatore dissi che non usavo Windows e lui mi ha risposto che l'installazione di Windows era un'operazione necessaria per verificare se l'errore era hardware o software, altrimenti non avreste provveduto a cambiare lo schermo LCD in garanzia.
Ma mentre installavo quei 2 cd il problema si è ripresentato quindi, dato che l'eula viene accettata solo al primo avvio dopo il recovery alla domanda di accettare la licenza io ho risposto: "NON ACCETTO".
Io non ho mai risposto "ACCETTO" quando mi è stata mostrata l'eula e quindi reputo valida e giustificata la mia richiesta di rimborso.
nb: non a caso la busta l'ho aperta cercando di lasciarla intatta e tagliando al minimo la confezione plastica e non mi sono opposto nel consegnarvi l'etichetta che accompagnava il mio pc.
Fatemi sapere se, a fronte di questi nuovi avvenimenti provvederete con il rimborso.
Ero convinto di essere stato chiaro e di avere diritto al rimborso, Asus Italy ha capito la mia posizione rispondendomi con la seguente email:
Gentile Cliente,
Procederemo in tempi brevi ad inviarLe il banco di RAM accordato.
Nei prossimi giorni avrà il tutto presso il suo domicilio.
Asus Italy Notebook Tech. Supp.
Dopo qualche giorno il corriere mi ha recapitato un pacco proveniente da Asus Italy, all'interno vi era il modulo aggiuntivo di Ram da 512mb ddr3 perfettamente funzionante.
Così ho ricevuto il rimborso della licenza Windows (e delle utility) dopo circa 6 mesi dall'acquisto del mio notebook, ringrazio Punto Informatico per avermi dato la necessaria visibilità, ringrazio i lettori che mi hanno incoraggiato in questa impresa, ringrazio sopratutto Asus italy che è riuscita a risolvere in maniera esemplare la questione...
Ho raccolto tutti i dati che mi hanno fatto ottenere il rimborso in una pagina internet raggiungibile all'indirizzo
http://nanofreesoft.org/licenzaWindows/
Vincenzo Ampolo
vincenzo.ampoloNO_SPAM@gmail.com
(nanofreesoft.org admin)
Studente del 5° anno del liceo della Comunicazione
(Caltagirone - CT) |
Arriva la mazzata sulle ADSL senza fonia
a cura di Zane pubblicato il 06/03/2006
Gli operatori sono costretti a correggere le tariffe per adeguarsi alla decisione dell'authority. Azzerato ogni possibile risparmio, ha ancora senso preferire una linea solo-dati?
Butta davvero male per quanti avevano sperato di potersi liberare della linea telefonica tradizionale (e con essa del pesante canone bimensile!) pur conservando la preziosa connettività
ADSL.
I principali provider nazionali hanno iniziato nelle scorse settimane l'adeguamento dei propri listini alla decisione AGCOM di accogliere le richieste avanzate da Telecom Italia, che aveva reclamato mesi addietro un canone mensile anche sulle linee solo dati.
Con una mossa davvero inspiegabile l'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni ha deliberato infatti che i provider che offrono connettività ADSL sprovvista di fonia debbano comunque versare un obolo mensile a Telecom Italia.
Fra i principali provider italiani che offrono linee ADSL senza telefono, abbiamo avuto modo di parlare con Aruba.it ed NGI.
La prima ha dato comunicazione a tutti i propri utenti circa due settimane fa che al rinnovo del contratto sarà applicata una maggiorazione mensile di 11 euro per i privati e 22 euro per le aziende, oltre al canone relativo al traffico ADSL. L'obolo aggiuntivo entrerà in vigore solo dopo la scadenza dell'attuale contratto.
Propositi più protezionistici invece da NGI: nonostante non abbia ancora preso una decisione definitiva al riguardo, il provider ci ha comunicato la volontà di annegare il costo del canone aggiuntivo per linee solo dati negli attuali prezzi di listino, e non prevede quindi rialzi alle tariffe per l'utenza finale.
Fine certa per un nuovo mercato
Imporre ai provider una tariffa mensile per le linee solo dati (anche se ancora non quantificata di preciso dall'Authority) significa di fatto uccidere il vantaggio di rinunciare alla fonia pur mantenendo l'ADSL.
Se infatti venisse quantificato in circa 11 euro mensili come anticipato da Aruba.it, questo porterebbe le ADSL senza voce a costare esattamente come le linee tradizionali.
Si pensi solo che il canone Telecom Italia per una linea voce è di 14,57 euro al mese, ai quali vanno sommati (mediamente) 26 euro per la connettività
ADSL, per un totale di 40€/mese circa.
L'ADSL solo dati costa leggermente di più (30 euro in media), che, sommati agli eventuali 11 euro di canone mensile, diverrebbero esattamente 40€/mese.
Insomma, si pagherebbe uguale, con la differenza che sulla seconda linea non sarebbe possibile fare chiamate vocali tradizionali. |
SIM lock, ecco la regolamentazione
a cura di Zane pubblicato il 09/03/2006
AGCOM ha finalmente deliberato sulla discussa pratica del SIM lock: i telefonini devono poter essere liberati, ed addirittura gratuitamente dopo 18 mesi dall'acquisto.
L'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha stabilito le normative in fatto di SIM lock, ovvero quella pratica che consente agli operatori di telefonia mobile di vendere telefonini "con il blocco", su cui è possibile utilizzare unicamente schede della società stessa.
TRE Italia, ad esempio, ha fatto del SIM lock uno degli elementi principali del proprio business: grazie a questo meccanismo l'operatore ha potuto vendere gli apparecchi a prezzi decisamente agevolati (in alcuni casi addirittura sottocosto), contando su un ritorno economico successivo in termini di traffico telefonico.
L’Autorità ha disposto in primo luogo l’introduzione di avvertenze "idonee a dare trasparenza e chiarezza nelle informazioni agli utenti", anche se non è stato stabilito con maggior precisione come. Come a dire, se volete vendere telefonini con il blocco è bene che l'acquirente sia correttamente informato delle limitazioni a cui va incontro.
L'Authority ha deliberato inoltre che i terminali bloccati devono poter essere liberati, su richiesta dell’utente, dopo nove mesi con il pagamento di un importo non superiore al 50% del valore del contributo economico fornito dall’operatore all’atto dell’acquisto.
Ancor più importante, AGCOM ha stabilito che il blocco deve poter essere rimosso gratuitamente dopo 18 mesi dalla data di acquisto.
Tutti contenti quindi? Purtroppo no, e le reazioni delle associazioni a difesa dei consumatori sono state in larga misura piuttosto negative. Viene da chiedersi a questo punto che cosa ci si aspettasse di più: già così, con tutta probabilità, TRE dovrà variare la propria politica commerciale e molto probabilmente vendere terminali con sconti decisamente minori.
D'altra parte, nessuno ha mai costretto l'utenza ad acquistare un telefono bloccato... |
Nuove norme a tutela dei consumatori online
E se dovessero derubarmi?
In caso di furto attraverso gli acquisti su Internet c'è una legge (Dlg 185/1999) che tutela il titolare derubato. Se quest'ultimo riesce a dimostrare l'uso fraudolento della carta di credito, viene risarcito infatti di tutte le spese effettuate da terzi. E' previsto il rimborso anche quando, a seguito di un acquisto online, sia stata addebitata al consumatore una somma superiore al prezzo pattuito.
Dal marzo 2005 a tutela dei consumatori online arriva un ulteriore documento sulla sicurezza.
Si tratta della prima Raccolta provinciale degli usi nel settore del commercio elettronico a cura della Camera di Commercio di Milano. Una serie di principi generali che si applicheranno a tutti i contratti di fornitura di beni e/o servizi conclusi online. Innanzitutto, le comunicazioni commerciali, le offerte promozionali, i giochi e i concorsi a premi devono essere chiari e attestare prontamente e visibilmente la loro natura. Il contratto può essere visto, stampato e conservato anche senza essere costretti a ordinare.
Ma se si decide di acquistare, occhio alla conferma d'ordine perché deve riportare: identificazione dei prodotti/servizi ordinati e quantità, prezzi unitari e complessivi, modalità di pagamento e di consegna prescelte dal consumatore, tempi e costi per la consegna ed eventuali costi e oneri accessori a carico del consumatore.
E' previsto inoltre che il prestatore metta a disposizione del consumatore un contatto diretto (numero telefonico, fax, indirizzo, e-mail) in caso di reclami o richieste di assistenza.
Ogni sito Internet deve preoccuparsi di indicare poi le procedure di sicurezza della connessione, adottate per le transazioni in rete, con apposita simbologia, pertanto attenzione anche alle certificazioni, ai codici di condotta e ai loghi che i siti web espongono, sono segni distintivi che ne attestano la serietà.
Le nuove regole si trovano nella "Raccolta provinciale degli usi 2005 - usi nei contratti di fornitura di beni e/o servizi conclusi on line tra fornitore e consumatore", a cura del servizio regolazione del mercato della Camera di commercio di Milano che fino all'emanazione di una normativa costituiranno strumento valido di integrazione e interpretazione della materia in esame.
"È stata svolta, parallelamente all'accertamento degli usi - ha commentato Pier Andrea Chevallard, segretario generale della Camera di Commercio di Milano - un'azione di controllo dei siti più significativi dei settori: alimentare, turismo, cosmesi, elettronica, spesa in generale e biglietteria, alla luce del rispetto della normativa sulle clausole vessatorie, sulla privacy e in generale sulla trasparenza delle condizioni contrattuali. L'esito di questi controlli ha portato la Camera di commercio ad invitare le società che gestivano quei siti che presentavano elementi di scarsa trasparenza ed illegittimità, ad adeguarsi alle linee guida della Camera di commercio. È seguita un'attività di supporto delle imprese a cura del servizio regolazione del mercato, a seguito della quale il 90% dei siti esaminati ha modificato le condizioni contrattuali rendendole può trasparenti e seguendo le indicazioni riportate nel parere della Camera di commercio".
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Accesso ai dati personali in azienda
Il Garante per la protezione dei dati personali prosegue la propria opera di definizione degli obblighi posti a carico del titolare del trattamento dei dati personali stabiliti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 a favore degli interessati.
Più volte il Garante ha avuto modo di soffermarsi sulla natura dei dati relativi ai lavoratori e in particolare su quelli sensibili. Con un recente provvedimento, di cui ha dato notizia nella newsletter dell'8 maggio, il Garante ha esaminato invece la richiesta di accesso di un lavoratore ai propri dati personali, con particolare riferimento a quelli contenuti nelle relazioni recanti una valutazione delle proprie prestazioni lavorative. La richiesta era originata dalla intenzione del lavoratore di andare a fondo di una valutazione - espressa in un giudizio professionale complessivo - che aveva dato adito a un'ipotesi di mobbing.
In difetto di risposta, il dipendente aveva presentato ricorso. L'autorità aveva invitato il datore di lavoro a fornire i dati richiesti: questi aveva però affermato di non essere in grado di dare riscontro all'istanza, in quanto la richiesta risultava generica e priva di indicazioni specifiche.
Secondo il Garante, il titolare del trattamento deve agevolare l'accesso ai dati da parte dell'interessato, anche attraverso un'accurata selezione informatizzata. L'interessato non è tenuto a specificare in quali documenti sono contenuti i dati personali ai quali richiede di accedere: spetta in ogni caso al titolare del trattamento comunicare all'interessato tutti i dati personali che lo riguardano.
Il Garante ha precisato una circostanza di estremo rilievo: il titolare è tenuto a rendere noti, in forma intelligibile, i dati personali presenti nei suoi archivi, ma non a esibire o rilasciare copia di atti o documenti che li contengono. Questa ultima ipotesi è prevista solo quando l'esame risulti particolarmente ostico e in ogni caso devono esere omessi i dati riferiti a terzi. |
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Garantire il diritto alla copia privata
La crociata contro la pirateria sta soffocando anche certi diritti e libertà individuali. A PI l'on. Bulgarelli (Verdi) racconta il senso di una proposta di legge sul diritto d'autore che dovrebbe cancellare gli obbrobri della Urbani
Roma - Scaricare software via Internet per fini personali non può essere considerato un reato. Si tratta di uno strumento di diffusione della conoscenza che non può soccombere di fronte alle pressioni delle grandi etichette musicali. Questo, in sintesi, lo spirito della proposta di legge (Pdl) messa a punto da Mauro Bulgarelli, deputato dei Verdi. Intervistato da Punto Informatico spiega: "La legislazione attuale, sotto la spinta delle lobby dei produttori di software, delle case discografiche e degli editori, equipara la copia individuale alla duplicazione di massa e al commercio abusivo: una cosa inaccettabile".
PI: Non crede che un eccessivo permissivismo non aiuti a superare un problema pressante per il mondo della cultura e della discografia?
MB: Questo è vero. Il Pdl ha come obiettivo il ripristino di un concetto fondamentale: la copia per uso personale non può essere perseguita, sia perché questo produrrebbe limitazioni alla diffusione di conoscenze e di saperi all'interno della società, sia perché nel prezzo di vendita finale di un prodotto intellettuale è già ampiamente conteggiata la possibilità di una sua riproduzione non per fini di lucro.
PI: Un attacco alle major discografiche, il suo?
MB: Le maggiori aziende di software a lungo hanno incentivato le copie non originali in modo da conquistare con i loro prodotti posizioni dominanti sul mercato.
PI: Tornando alla Pdl, com'è nata l'idea di una diversa regolamentazione della materia?
MB: Il concetto di diritto d'autore ha cambiato volto negli anni. Per quanto riguarda i software non si può parlare di un solo autore, ma di decine di persone che lavorano come dipendenti di multinazionali. Queste persone sfruttano poi le conoscenze che provengono da tanti creatori anonimi, che animano il frenetico scambio di saperi e intelligenze tipico dell'informatica. Il prodotto finale è dunque opera di un lavoro collettivo, ma l'esito è paradossale: coloro che hanno contribuito in qualche modo a far nascere il prodotto, invece di essere retribuiti sono costretti a pagare.
PI: Quali vantaggi comporterebbe l'eventuale approvazione del Pdl rispetto alla normativa attuale?
MB: Con l'articolo 2 si sostituisce la dizione "per trarre profitto" con quella "con scopi di lucro". La distinzione è fondamentale: il termine "lucro" indica infatti esclusivamente un guadagno patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o più beni; esso non coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha un significato ben più ampio. Dunque la duplicazione e la detenzione acquistano rilievo penale solo se finalizzate rispettivamente al lucro e alla commercializzazione, sono cioè sanzionabili solo se sorrette dal dolo specifico.
PI: In questo modo la duplicazione di un programma non sarebbe più un reato
MB: Certo, si tratta di un'inversione di tendenza rispetto alla normativa vigente, che annulla la doverosa distinzione tra "lucro" e "profitto", rendendo molto più confuso il quadro di riferimento. Ciò ha permesso alla BSA, l'alleanza dei produttori di software, di mettere in campo, da qualche anno a questa parte, campagne di pressione volte a far interpretare la legge in modo che il "profitto" sia esteso fino alla copia per uso personale di un programma e dunque punito con la stessa durezza riservata a chi copia programmi a scopo di lucro, per rivenderli clandestinamente e guadagnarci. Una punizione che va da sei mesi a sei anni di carcere, pene analoghe a quelle riservate in caso di omicidio colposo plurimo.
PI: Quali gli ostacoli tecnici che si presentano sulla strada dell'approvazione?
MB: Non ci sono particolari ostacoli tecnici, se non quelli derivanti dall'imminente fine della legislatura. Se non riusciremo ad approvarlo, spingeremo l'Unione a mettere nel suo programma il tema dell'accesso ai saperi e del diritto alla cultura. Va da sé che, qualunque sia la coalizione che governerà nella prossima legislatura, il Pdl sarà ripresentato.
PI: Quali sono state le prime reazioni alla sua proposta?
MB: Ci sono state molte reazioni positive, soprattutto arrivate via internet, da operatori del settore, esponenti della cultura. È una cosa che ci rincuora e che penso costituisca un' ipoteca positiva sul prosieguo di questa battaglia.
a cura di Luigi dell'Olio |
Playstation, modificarla non è reato
Una sentenza del Tribunale di Bolzano getta luce su questioni e vicende che riguardano tanti operatori e smanettoni e orde di fan dell'intrattenimento videoludico
Roma - Sì alla tutela del diritto d'autore, no ai blocchi decisi dai grandi produttori di consolle e PC per impedire lo sviluppo tecnologico dei prodotti. La decisione presa dal Tribunale di Bolzano ha le carte in regola per chiarire ulteriormente alcuni fondamentali dettagli delle normative sul diritto d'autore, fissando limiti precisi anche ai colossi della tecnologia.
La vicenda
Il 20 dicembre scorso, il tribunale monocratico del capoluogo dell'Alto Adige ha assolto con formula piena (tecnicamente "perché il fatto non sussiste") Dalvit Oscar, titolare della HS Distribuzione di Salorno (Bolzano). L'uomo era accusato di aver venduto chip in grado di forzare i sistemi di sicurezza della playstation predisposti dalla Sony.
Un caso nato dall'operazione "Christmas Card", che aveva portato nel dicembre del 2002 al sequestro, da parte della Guardia di Finanza, di decine di migliaia di software pirata in tutta Italia. Un'operazione scaturita da una segnalazione di Sony, che lamentava la pratica diffusa di rimuovere le protezioni che impediscono la lettura di giochi non originali o provenienti da mercati geografici diversi da quello di riferimento. Il possesso di software pirata da parte di un cliente della Hs Distribuzione aveva portato i militari della Guardia di Finanza ad inquisire il proprietario dell'azienda bolzanina.
La società, in realtà, vendeva i "Modchip", ma con l'avvertenza agli utenti sui limiti del loro utilizzo: vale a dire convertire la consolle di giochi in un vero e proprio personal computer o, in alternativa, utilizzare giochi lanciati dalla stessa Sony in altre aree del globo (in primis Asia e Nord America), ma non ancora in Europa. Il contratto di vendita sollevava, invece, l'operatore bolzanino da qualsiasi utilizzo improprio e illegale da parte degli utenti.
Tesi a confronto
Oscar Dalvit spiega a Punto Informatico come si è svolto il processo: "Sin da subito si sono scontrate due concezioni del diritto d'autore. Da una parte la pubblica accusa che mi accusava di aver violato l'art.171 ter lettera F-bis della legge 21 aprile 1941, numero 633: in sostanza, il titolare dell'azienda era chiamato a escludere che la vendita del prodotto potesse "incitare" la commissione del reato di violazione del diritto d'autore. Una tesi contestata dai miei legali, Giuseppe Tommaselli e Marcello Mancini, che hanno posto l'accento su una differenza sostanziale: i produttori di hardware sono legittimati ad adottare tutti gli strumenti necessari a tutelare la loro opera dell'ingegno, ma non possono impedire all'acquirente di fare del prodotto l'uso che vuole. Quindi anche sfruttarne le potenzialità tecnologiche per impiegarlo alla stregua di un PC, visto che la consolle consente anche questo".
Già a inizio 2004, e ne aveva dato conto Punto informatico, Hs Distribuzione aveva segnato il primo punto a proprio favore. Il giudice del riesame di Bolzano, Edoardo Mori, aveva infatti rilevato che l'utilizzo del chip che rimuove queste limitazioni - visto che il suo uso principale non può essere considerata la possibilità di far uso di copie pirata - è del tutto legittimo, in quanto la legge a cui si è appellata Sony, quella sul diritto d'autore, non può impedire a chi acquista un bene di "goderne nel modo più ampio ed esclusivo".
Se questa tuttavia era una decisione interlocutoria, quella presa dal tribunale monocratico è invece una sentenza valida a tutti gli effetti di legge e destinata a creare un precedente nella giurisprudenza: anche se il giudice ha 45 giorni per pubblicare il dispositivo della sentenza, alla quale poi la Sony e il pm potranno appellarsi, la sentenza di assoluzione piena segna uno spartiacque nel campo della tutela del diritto d'autore.
Pesanti conseguenze
"Questa sentenza - spiega Dalvit - indica un dato incontrovertibile: il tentativo della Sony di limitare la libertà di godimento di un bene da parte di chi ne ha acquistato legittimamente la proprietà è stato censurato. In caso contrario, sarebbe passato il concetto per cui un produttore può limitare il progresso tecnologico di un suo prodotto al solo fine di trarne il massimo ritorno economico. D'ora innanzi la Playstation - prosegue - potrà essere utilizzata per tutte le sue potenzialità e senza limitazioni geografiche e di utilizzo puramente commerciali".
Resta l'amarezza per le conseguenze di questo procedimento. Le spese legali e i lunghi tempi richiesti dalla giustizia hanno spinto la Hs Distribuzione a vendere il proprio ramo d'azienda con cui commercializzava i chip. Una decisione dalla quale non si potrà tornare indietro. "Sony - commenta Dalvit - è entrata nella causa solo come parte civile: una posizione che le consentiva di trarre massimo profitto in caso di decisione a lei favorevole, ma che non la espone al rischio del pagamento delle spese processuali alla luce di questa sentenza che dà ragione a noi".
Punto Informatico si riserva di tornare sull'argomento, che può aprire nuovi scenari in campo europeo (il reato contestato a Dalvit è stato introdotto nella legislazione italiana in esecuzione della Direttiva europea 29/2001), nel momento in cui sarà pubblicato il dispositivo della sentenza. Un'occasione per comprendere appieno la portata della decisione, nella speranza di poter approfondire la questione con la stessa Sony.
Luigi dell'Olio |
Privacy: il controllo dei log di connessione
In azienda tutti i PC sono abilitati all'accesso ad Internet, ma spesso il datore di lavoro ha riscontrato che il personale naviga "senza meta". Entro quali limiti si possono controllare i dipendenti senza violare la legge sulla privacy? L'esperto risponde...
Di questi tempi, visto il diffondersi della consapevolezza di un «diritto alla privacy», una delle questioni più dibattute in ambito aziendale è la possibilità di utilizzo di software di controllo dei log di connessione dalla rete aziendale verso Internet.
I livelli di controllo possono essere diversi, perché alcuni programmi consentono di verificare genericamente i siti visitati dall'azienda, mentre altri software permettono di monitorare la postazione da cui la connessione è partita, le pagine viste e la durata della connessione stessa.
Le discussioni sull'utilizzabilità o meno di simili programmi, derivano dal fatto che nel nostro ordinamento giuridico la questione non è espressamente disciplinata e, quindi, sono richiamati sia l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (che vieta al datore di lavoro l'installazione di qualunque apparecchiatura finalizzata al controllo a distanza dell'attività lavorativa), sia il D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy.
Ovviamente la questione va vista da due angoli visuali diversi:
1. dal punto di vista dell'azienda il software di controllo dei log di connessione ad Internet può permettere di verificare chi naviga per scopi personali e quanto tempo macchina sottrae al lavoro;
2. dal punto di vista del lavoratore, questo software può costituire un mezzo di controllo dell'attività lavorativa, ma anche della personalità e potrebbe essere estremamente invasivo, specie se il lavoratore non sia a conoscenza della possibilità di controllo.
In sostanza, vi è un diritto del datore di lavoro di verificare la destinazione di tutte le risorse aziendali (compreso Internet), ma vi è pure un diritto del lavoratore a non subire controlli subdoli ed occulti.
Pertanto, sembra corretto che il datore di lavoro, prima di installare questi software, dia una comunicazione ai dipendenti e, soprattutto, che questa installazione sia supportata da obiettivi e validi motivi, che non siano esclusivamente un'attività di controllo.
In ogni caso, il datore di lavoro nella sua informativa ai dipendenti dovrà indicare non solo le finalità della raccolta, ma anche i tempi di conservazione e di destinazione dei dati di navigazione in Internet, limitandone la visibilità solo a soggetti espressamente autorizzati e che non ne facciano un utilizzo distorto.
Ottobre 2006
risposta a cura di: Marcello Polacchini |
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